Le novità apportate dalla legge n. 215/2021 al Testo Unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro - con il D.L. 146/2021 - hanno
ridefinito in modo importante NOMINA, RUOLO E OBBLIGHI DEL PREPOSTO.
La prima novità riguarda l'articolo 18 del D. Lgs. 81/08 (obblighi del
datore di lavoro e del dirigente), dove viene introdotta la lettera
b-bis relativa alla figura del Preposto.
Nello specifico, tale integrazione prevede che il Datore di Lavoro
debba individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle
attività di vigilanza di cui all'articolo 19.
"Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività".
Ciò introduce, dunque, una tematica sostanziale a carico del Datore di
Lavoro ove viene aggiunto l'obbligo penalmente sanzionato di nominare
formalmente il preposto (o i preposti).
Il corso Preposto sicurezza si propone quindi di fornire la formazione
obbligatoria ai Responsabili di Funzione, Servizio, Area o Settore, ai
Capireparto, Capisquadra, Capisala, Capiturno, Capocantieri etc., e
più in generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo di Preposto.
La formazione per il preposto NON SOSTITUISCE ma si AGGIUNGE a quella
prevista per i lavoratori art.37, comma 7 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
così come riportato al punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 21
dicembre 2011.
In base alla nuova Legge 215/2021, la formazione e l'aggiornamento del
preposto devono essere svolti in presenza ogni 2 anni e ogni qualvolta
si rendano necessari a causa dell'insorgenza di nuovi rischi.
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